La relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione

Definizione:
Il Conto finale è quell'atto contabile che definisce esattamente e in modo definitico i conteggi che determinano il corrispettivo dell'appaltatore. Il conto finale è sempre accompagnato dalla Relazione sul Conto Finale.
L'accertamento della regolare esecuzione di un'opera è l'insieme di tutte quelle operazioni tendenti a verificare che l'esecuzione sia per forma, quantità, dimensioni, qualità e forniture dei materiali ed adempimenti, conforme al contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Impresa aggiudicataria.
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si da' luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso dal direttore dei lavori ed e' confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235

Normativa di riferimento:
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. n. 163/2006
- Art. 200 Conto finale dei lavori
- Art. 237 Certificato di Regolare Esecuzione
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
- Art. 141 Collaudo dei lavori pubblici

Tabelle di corrispondenza tra gli articoli delle diverse norme abrogate e quelle del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

Approfondimenti

Esempi e modelli:

relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.doc
Relazione sul conto finale (art. 200, c. 2 D.P.R. 207/2010) - Schema/modello di certificato di regolare esecuzione (art. 237, D.P.R. 207/2010)

norme certificato regolare esecuzione.pdf
Normativa di riferimento per la redazione del certificato di regolare esecuzione nei lavori pubblici. D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, Art. 237 - Art. 141, c. 3 Codice dei contratti