Profili generali della figura del direttore dei lavori

Profili generali della figura del direttore dei lavori e dei suoi assistenti
Conferimento dell’incarico a personale dipendente o a soggetti esterni
Rapporti tra direttore dei lavori e responsabile del procedimento
Rapporti tra direttore dei lavori e direttore tecnico di cantiere dell’appaltatore. Limiti ai poteri di ingerenza dell’ente appaltante
I doveri di collaborazione nell’esecuzione dell’opera del direttore dei lavori e degli altri organi dell’ente appaltante
I doveri di collaborazione dell’appaltatore col direttore dei lavori
La responsabilità del direttore dei lavori

Profili generali della figura del direttore dei lavori e dei suoi assistenti
L’ente appaltante espleta il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori tramite la sua direzione lavori, costituita dal direttore dei lavori e dai suoi assistenti, distinti, come si vedrà, in direttori operativi ed ispettori di cantiere. I compiti specifici del direttore dei lavori sono ben circoscritti in quanto individuabili in tre precisi ambiti; egli, in particolare, deve:
- controllare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte secondo i canoni della tecnica delle costruzioni;
- controllare che i lavori siano eseguiti in totale conformità al progetto ed alle condizioni del contratto (art. 124, co. 1 reg.);
- procedere all’accettazione dei materiali forniti dall’appaltatore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto ed all’esigenza di non pregiudicare la qualità e funzionalità dell’opera (art. 124, co. 3, reg.).
Va notato che il direttore dei lavori non deve necessariamente essere presente a tempo pieno sul luogo dei lavori, ma deve comunque essere presente con l’assiduità richiesta dall’entità e difficoltà dei compiti cui deve assolvere in rapporto all’entità e delicatezza dei lavori. L’ente appaltante ha facoltà (e non l’obbligo) di nominare gli assistenti del direttore dei lavori con funzioni o di direttori operativi o di ispettore di cantiere, i cui compiti sono rispettivamente indicati agli artt. 125 e 126 reg. I primi sono sostituti a tutti gli effetti del direttore dei lavori, in quanto lo coadiuvano nell’eliminare le cause che possano determinare una esecuzione dei lavori non corretta o non conforme al progetto; i secondi svolgono funzioni più specifiche poiché, tra l’altro, provvedono alla predisposizione degli atti contabili ed al minuzioso controllo sulla regolare esecuzione perché questa avvenga conformemente a tutti i disegni del progetto ed alle specifiche tecniche del contratto. Per il puntuale espletamento di queste funzioni gli ispettori debbono assicurare la loro presenza in cantiere a tempo pieno. Allorché pertanto non siano nominati né direttori operativi né ispettori di cantiere, vi è l’obbligo del direttore dei lavori di assicurare la presenza continua in cantiere onde assolvere alle funzioni che tale presenza richiedono, quali, appunto, la redazione della contabilità dei lavori ed il minuzioso controllo sulla conformità dell’esecuzione rispetto al progetto. Il direttore di lavori per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni non risponde direttamente nei confronti dell’appaltatore; egli è organo dell’amministrazione, ed in quanto tale i suoi atti sono riferibili a questa che perciò è responsabile nei confronti dell’appaltatore. Peraltro, l’amministrazione, per i comportamenti negligenti del direttore dei lavori che abbiano determinato danni all’appaltatore o a terzi e di cui questi le chiedano ristoro, ha azione di regresso nei confronti del direttore dei lavori secondo i principi generali del diritto civile.

Conferimento dell’incarico a personale dipendente o a soggetti esterni
I compiti di direttore dei lavori sono svolti da funzionari dell’amministrazione ovvero da soggetti esterni indicati all’art. 17, co. 1, della legge. L’amministrazione deve privilegiare l’attribuzione di tali funzioni ai propri dipendenti e può attribuirle all’esterno soltanto in caso di carenza di organico ovvero in presenza di una mole di lavoro sproporzionata rispetto alle potenzialità dell’organico stesso ovvero ancora nel caso di lavori di speciale complessità (art. 27, co. 2, della legge). La sussistenza di tali situazioni, legittimanti l’incarico a soggetti esterni, deve essere accertata dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. l, reg. Ove ricorrano tali situazioni, l’affidamento segue regole diverse a seconda che il valore del corrispettivo per l’incarico della direzione lavori sia inferiore o superiore a e 100.000. Nel primo caso è possibile che l’amministrazione proceda all’affidamento diretto a professionista di sua fiducia (o a società di professionisti o di ingegneria), ma ha l’obbligo di dovere congruamente motivare la scelta sulla base della necessaria correlazione tra l’esperienza e capacità professionale del soggetto prescelto e la tipologia dei lavori da dirigere. Per l’affidamento, invece, a soggetti esterni degli incarichi di direzione lavori il cui corrispettivo sia superiore a e 100.000, l’ente appaltante deve esperire una procedura di gara pubblica secondo le disposizioni di cui agli articoli da 62 a 70 reg. Va poi notato che, in base all’art. 17, co. 4, della legge, anche la redazione della progettazione può essere affidata all’esterno soltanto in quei casi particolari che devono essere certificati dal responsabile del procedimento (urgenza, lavori di speciale complessità, lavori richiedenti una pluralità di competenze). Qualora l’amministrazione si avvalga di tale possibilità e decida di affidare a soggetti esterni la progettazione, viene in rilievo la disposizione di cui al successivo co. 14, dalla cui attenta lettura si ricava che in tal caso:
a) l’amministrazione può decidere di affidare ad un proprio dipendente la direzione dei lavori relativa ad una progettazione redatta da un soggetto esterno;
b) qualora invece anche la direzione dei lavori debba essere affidata ad un professionista esterno, gli incarichi per la progettazione e direzione dei lavori vanno unificati ed affidati con unica gara, il cui importo stimato, ai fini di determinare la disciplina applicabile ai sensi dei co. 11 e 12 dello stesso art. 17 della legge, è costituita dal corrispettivo globale per progettazione e direzione lavori.

Rapporti tra direttore dei lavori e responsabile del procedimento
E’ necessario chiarire che nella conduzione dell’appalto, rispetto al direttore dei lavori, è preminente la figura del responsabile del procedimento poiché a lui fanno capo tutte le decisioni più importanti attinenti sia allo svolgimento fisiologico del rapporto, sia agli aspetti patologici. Il responsabile del procedimento infatti impartisce al direttore dei lavori tutte le istruzioni necessarie a garantire la regolarità dei lavori stessi (art. 128, co. 2, reg.); inoltre esercita poteri di impulso e controllo sull’operato dell’appaltatore dando allo stesso le disposizioni ed istruzioni necessarie attraverso lo strumento dell’ordine di servizio. La disciplina prevede che il responsabile del procedimento trasmetta l’ordine di servizio al direttore dei lavori, il quale a sua volta lo formula all’appaltatore. La paternità dell’ordine di servizio nei confronti dell’appaltatore appartiene al responsabile del procedimento, anche se in pratica è inevitabile che tale iniziativa sia assunta su impulso o a seguito di informazioni da parte del direttore dei lavori. Vi è da chiedersi cosa accada qualora il responsabile del procedimento impartisca un ordine di servizio che il direttore dei lavori ritenga errato in quanto possa compromettere la corretta esecuzione dell’opera. Il direttore dei lavori in tal caso per essere esonerato da responsabilità deve comunicare il suo dissenso al responsabile del procedimento, con la conseguenza che, se questi nonostante detto dissenso mantenga ferma la sua posizione, il direttore dei lavori è tenuto ad uniformarvisi. Qualora, però, dall’ordine possano derivare danni a persone o a cose, il direttore dei lavori deve rifiutarne comunque l’esecuzione, poiché il semplice dissenso non lo esonererebbe in tal caso dalle responsabilità penali e risarcitorie. Nulla dice il regolamento circa la possibilità per il direttore dei lavori di impartire, in situazioni di urgenza, ordini di servizio all’appaltatore autonomamente, e cioè senza la preventiva iniziativa del responsabile del procedimento. Al problema è da ritenere debba darsi risposta affermativa nell’ottica della finalità precipua di garantire la corretta esecuzione dei lavori ed evitare danni a persone ed a cose, salvo l’obbligo per il direttore dei lavori di sottoporre l’ordine di servizio alla ratifica del responsabile del procedimento non appena possibile. Anche relativamente agli aspetti patologici dell’appalto, e cioè a quelli che possono determinare situazioni di contenzioso con l’appaltatore o modifiche al progetto appaltato, i compiti del responsabile del procedimento sono assolutamente preminenti rispetto a quelli del direttore dei lavori. Egli, infatti, per esempio, tra l’altro, approva le varianti che non comportano aumento di spesa e che non alterano l’essenzialità dell’opera, verifica i presupposti per le altre varianti, applica le penali per i ritardi, propone la risoluzione del contratto, propone la conclusione dell’accordo bonario, ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse, approva i nuovi prezzi che non comportano maggiori spese e propone all’amministrazione l’approvazione di quelli che danno luogo a maggiori spese, decide i dissensi tecnici tra appaltatore e direttore dei lavori, redige la relazione riservata sulle riserve dell’appaltatore, ecc. In definitiva, la responsabilità in termini generali della corretta esecuzione dell’opera è del responsabile del procedimento, del quale il direttore dei lavori può essere considerato il braccio operativo sotto il profilo degli adempimento tecnici. Ciò vuol dire che il direttore dei lavori:
- deve immediatamente riferire al responsabile del procedimento qualsiasi circostanza idonea ad incidere negativamente sui lavori perché egli possa dare tempestivamente i necessari ordini di servizio;
- deve costantemente verificare che l’esecuzione dei lavori avvenga in assoluta aderenza al progetto appaltato e secondo le regole dell’ingegneria;
- deve valutare meticolosamente la bontà dei materiali introdotti dall’appaltatore in cantiere prima di autorizzarne la messa in opera.

Rapporti tra direttore dei lavori e direttore tecnico di cantiere dell’appaltatore. Limiti ai poteri di ingerenza dell’ente appaltante
L’appaltatore procede all’esecuzione dei lavori affidandone la responsabilità ad un proprio direttore tecnico il quale espleta una complessa attività che coinvolge compiti e decisioni di ordine tecnico sulle modalità con cui eseguire i lavori, ma anche di ordine organizzativo per tutto ciò che attiene all’approntamento del cantiere e dei mezzi d’opera, all’assunzione e all’impiego di personale, all’organizzazione degli uffici di cantiere, all’approvvigionamento dei materiali, ecc. La direzione tecnica dell’appaltatore riguarda, perciò, tutte le iniziative e decisioni necessarie per eseguire i lavori. La direzione dei lavori dell’amministrazione riguarda, invece, le funzioni di controllo sull’operato dell’impresa esecutrice. Generalmente la direzione tecnica viene dall’appaltatore affidata al proprio direttore tecnico; in tal caso non è necessario che egli rilasci apposito mandato, essendo il direttore tecnico istituzionalmente l’organo “cui competono gli adempimenti di carattere tecnico - organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori” (art. 26, co. 1, del DPR 34/2000). L’appaltatore può affidare la conduzione tecnica dei lavori ad altro soggetto, il quale sia fornito degli stessi requisiti che il DPR 34/2000 stabilisce perché un soggetto possa essere direttore tecnico di un’impresa. In questa ipotesi l’ente appaltante, prima di autorizzare l’affidamento da parte dell’appaltatore della conduzione dei lavori ad altro soggetto, deve verificare la sussistenza in capo a questo dei requisiti tecnici e morali previsti dall’art. 26 del DPR 34/2000. Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’appaltatore deve conferire mandato al soggetto prescelto mediante atto pubblico, nel quale generalmente vengono enumerati, a titolo esemplificativo, tutti i poteri più importanti del direttore tecnico (art. 4, co. 2, CGA). Il direttore tecnico dell’impresa – sia nel caso in cui è lo stesso appaltatore, sia nel caso in cui è il direttore tecnico dell’appaltatore, sia nel caso in cui è un rappresentante – è tenuto ad assicurare la sua presenza sul luogo dei lavori (art. 4, co. 3, CGA) con una continuità idonea a garantire il corretto e tempestivo adempimento a tutte le operazioni finalizzate sia all’esecuzione dei lavori, sia alla tutela dei lavoratori, sia al puntuale rispetto di tutte le disposizioni tecniche ed amministrative vigenti. L’inadempimento a tale obbligo da parte del direttore tecnico determina il diritto dell’amministrazione di chiedere all’appaltatore la sua sostituzione. L’amministrazione, infatti, può esigere in generale il cambiamento del direttore tecnico qualora ricorrano gravi motivi; in tal caso, deve darne motivata comunicazione all’appaltatore (art. 4, co. 4, e art. 6, co. 5, CGA). Va sottolineato che l’appaltatore è direttamente responsabile nei confronti dell’ente appaltante degli atti illegittimi del suo direttore tecnico sia in base alla previsione dell’art. 4, co. 1, CGA, sia in base al principio dell’art. 1228 cod. civ., secondo cui chi nell’adempimento delle obbligazioni si avvale dell’opera di un terzo risponde anche del fatto colposo o doloso dello stesso. Naturalmente, l’appaltatore ha azione di regresso nei confronti del suo direttore tecnico negligente. Per i danni arrecati a terzi a causa di atti del direttore tecnico di cantiere risponde l’appaltatore a titolo di responsabilità extracontrattuale, per il principio di cui all’art. 2049 cod. civ., secondo il quale i committenti sono responsabili dei danni arrecati dai fatti illeciti dei loro commessi. Va però considerato che con la responsabilità dell’appaltatore può concorrere quella dell’amministrazione qualora il primo dimostri di essere stato indotto nel comportamento colposo (del proprio direttore tecnico) da direttive o altri fatti (es. errore progettuale) riconducibili alla seconda. In base a quanto si è sin qui detto, l’amministrazione tramite i suoi organi (e cioè il responsabile del procedimento ed il direttore dei lavori) non svolge soltanto compiti di controllo ma, attraverso lo strumento dell’ordine di servizio, esercita poteri di ingerenza attraverso disposizioni all’appaltatore in ordine all’esecuzione dei lavori. Tali poteri di ingerenza dell’amministrazione non sono però illimitati, perché se così fosse annullerebbero l’autonomia dell’appaltatore circa le scelte tecniche ed organizzative per eseguire i lavori nel modo più corretto, ma anche più economico. La questione dei limiti del potere di ingerenza dell’amministrazione presenta perciò profili delicati, perché un’ingerenza eccessivamente penetrante che invadesse la sfera di autonomia dell’appaltatore provocandogli pregiudizi legittimerebbe quest’ultimo a chiedere all’ente appaltante il ristoro dei maggiori oneri sopportati. Il criterio per delineare concretamente i confini del potere di ingerenza dell’amministrazione è quello secondo cui essa può attuare legittimamente i suoi poteri dispositivi soltanto nei limiti in cui essi si rendano necessari ad assicurare la conformità dell’opera al progetto e la sua corretta esecuzione. In altri termini, perché l’ingerenza sia legittima è necessario che il direttore dei lavori (ed eventualmente il responsabile del procedimento) sia in grado di rappresentare un nesso di causalità diretta tra il potere esercitato e la finalità di realizzare l’opera correttamente e conformemente al progetto, nel senso cioè che senza l’esercizio di quel potere l’opera risulterebbe viziata o difforme dalle previsioni progettuali. Si pensi all’appaltatore che utilizza una metodologia costruttiva inadeguata (per es. nello scavo in galleria); in tal caso il direttore dei lavori (di concerto col responsabile del procedimento) può legittimamente disporre la modifica di quella metodologia se è in grado di stabilire che essa determinerebbe vizi all’opera o inconvenienti di altro genere (es. pericoli alle maestranze). In assenza di tale presupposto, il potere di ingerenza, se esercitato, può presentare seri profili di illegittimità.

I doveri di collaborazione nell’esecuzione dell’opera del direttore dei lavori e degli altri organi dell’ente appaltante
Nell’esecuzione del contratto di appalto il pagamento del corrispettivo all’appaltatore non è l’unico obbligo dell’amministrazione. Infatti, poiché il contratto deve essere eseguito secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), la non eseguibilità del progetto, la mancanza delle istruzioni necessarie, il ritardo nel collaudo, ecc. costituiscono veri e propri inadempimenti contrattuali da parte dell’amministrazione, in quanto il contratto presuppone l’obbligo del committente di porre in essere le attività di sua competenza per la corretta tempestiva esecuzione dei lavori. La direzione lavori è perciò tenuta ad attuare tempestivamente quanto risulti necessario all’avvio ed al completamento dell’opera nei tempi preventivati. In generale, all’inizio dei lavori l’amministrazione ha l’obbligo di assicurare all’appaltatore la libera disponibilità delle aree; nel corso dell’esecuzione deve approvare tempestivamente le varianti necessarie alla prosecuzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione deve procedere tempestivamente al collaudo onde liberare l’appaltatore dall’obbligo di custodire e manutenere l’opera. Nei casi di mancata collaborazione (es. ritardo nell’approvazione di una variante necessaria), se l’appaltatore intima all’amministrazione di compiere gli atti di sua competenza necessari a rendere possibile (art. 1217 cod. civ.) l’esecuzione di lavori, si verificano gli effetti tipici (art. 1207 cod. civ.) della mora del creditore e cioè:
- l’esonero da responsabilità per il ritardo dell’appaltatore, il quale inoltre ha diritto ad un termine suppletivo;
- il diritto dell’appaltatore al risarcimento dei danni subiti (es. per il fermo del cantiere).
Infine, se l’atto di mancata cooperazione non ha scarsa importanza (art. 1455 cod. civ.), ma ha incidenza rilevante sul contratto, l’appaltatore può chiederne al giudice la risoluzione per inadempimento dell’amministrazione ovvero provocarla di diritto (e cioè prescindere dall’intervento del giudice) a seguito di diffida ad adempiere (art. 1454 cod. civ.) con la quale assegna all’amministrazione un congruo termine per effettuare la cooperazione richiesta; decorso inutilmente detto termine, il contratto è risolto, appunto, di diritto e l’appaltatore può pretendere il risarcimento dei danni.

I doveri di collaborazione dell’appaltatore col direttore dei lavori
L’appaltatore non è un mero esecutore materiale delle disposizioni della direzione lavori, ma un esecutore altamente qualificato sia per l’elevato grado di specializzazione tecnica che l’attività che esercita richiede, sia perché presupposto perché egli possa essere titolare del contratto è il possesso da parte dello stesso di rilevanti requisiti di idoneità tecnica (in sostanza, quelli per ottenere la qualificazione SOA secondo il DPR 34/2000). In tale sua veste di esecutore qualificato, l’appaltatore è tenuto a segnalare all’amministrazione qualsiasi fatto idoneo a determinare vizi all’opera e che egli possa rilevare con la media diligenza professionale richiesta all’imprenditore del suo ramo di attività. Tali conclusioni discendono dal principio civilistico secondo cui nell’adempimento dell’obbligazione è richiesta la diligenza professionale rapportata alla natura dell’attività esercitata (art. 1176, co. 2, cod. civ.), sicché l’obbligato (nel nostro caso l’appaltatore) ha l’obbligo giuridico di rilevare e segnalare alla controparte qualsiasi circostanza idonea a compromettere il risultato pattuito (la corretta esecuzione dell’opera). Tale obbligo dell’appaltatore di segnalazione concerne qualsiasi circostanza idonea ad incidere negativamente sulla corretta riuscita dell’opera e perciò anche quelle riconducibili ad errori o inadempienze dell’amministrazione committente. Egli è perciò tenuto a segnalare con immediatezza al direttore dei lavori:
a) errori progettuali;
b) errori negli ordini di servizio;
c) l’inidoneità dei materiali eventualmente forniti dall’amministrazione.
Ove l’appaltatore non segnali tempestivamente tali circostanze ed esse determinino successivamente vizi all’opera, di questi egli sarà corresponsabile, ancorché riconducibili ad errori del committente. In altri termini, la corresponsabilità dell’amministrazione deriva dal suo errore e quella, concorrente, dell’appaltatore dall’omesso accertamento e segnalazione di quell’errore. L’appaltatore, dunque, per non incorrere in corresponsabilità deve vigilare diligentemente onde rilevare fatti dell’amministrazione che possano pregiudicare la buona riuscita dell’opera. Se egli procede ad effettuare tale segnalazione (per iscritto) e nonostante ciò l’amministrazione, ritenendola infondata, confermi le sue decisioni, l’appaltatore resta esonerato da responsabilità per vizi dell’opera che quei fatti possono determinare, assumendo così, soltanto in questa specifica ipotesi, veste di nudus minister e cioè non di esecutore qualificato ma di mero esecutore di decisioni del committente. Vi è però un caso in cui neppure l’avvenuta segnalazione da parte dell’appaltatore alla direzione lavori lo esonera da responsabilità: si tratta delle circostanze che possono provocare danni a terzi. Infatti, se dalle circostanze riconducibili all’amministrazione di cui si è detto (errore del progetto, errore dell’ordine di servizio, inadeguatezza dei materiali forniti dall’amministrazione) possano derivare danni a terzi o conseguenze di carattere penale, l’appaltatore, nonostante la sua segnalazione, non è esonerato da responsabilità e di conseguenza non ha altra via che quella di rifiutare la prosecuzione dei lavori. In questo caso, qualora nasca dissenso con l’amministrazione e le due parti non pervengano ad una soluzione transattiva della vicenda, non potrà essere che l’autorità giurisdizionale, investita della questione su iniziativa di uno dei due contraenti, a stabilire chi di essi sia nel giusto.

La responsabilità del direttore dei lavori
La responsabilità del direttore dei lavori è disciplinata dall’art. 1176 cod. civ. che gli impone di usare, nella sua attività, la diligenza del buon padre di famiglia, valutata, peraltro, con un certo rigore, perché commisurata alla natura dell’attività professionale tecnica, richiedente di per sé particolari competenza ed attenzione; ne consegue che egli di regola risponde anche per colpa lieve. Peraltro, se nel caso specifico l’attività del direttore dei lavori comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, trova attuazione la disposizione dell’art. 2236 cod. civ. secondo cui egli, in tal caso, è tenuto al risarcimento dei danni soltanto se il suo comportamento sia derivato da dolo o da colpa grave; è però da notare che, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, l’onere di provare che si trattava di problemi tecnici di particolare difficoltà incombe allo stesso direttore dei lavori. Occorre notare che, secondo indirizzo pacifico in giurisprudenza, l’obbligazione del direttore dei lavori costituisce, di regola, una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto ha ad oggetto la prestazione di una ben specifica attività intellettuale ma non il risultato materiale concreto della perfetta realizzazione dell’opera; il direttore dei lavori quindi, come si è detto ai paragrafi che precedono, è tenuto:
a) ad assicurare la piena conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto appaltato nonché alle regole della tecnica delle costruzioni;
b) a verificare che i materiali che l’appaltatore introduce in cantiere, per poi porli in opera, siano idonei e corrispondenti alle caratteristiche richieste in contratto;
c) a riferire immediatamente al responsabile del procedimento (e comunque all’amministrazione committente) qualsiasi circostanza che possa influire sulla corretta esecuzione dell’opera onde consentire l’immediata assunzione delle misure necessarie.
Naturalmente, nell’eventualità di danni a terzi, il direttore dei lavori, nei limiti in cui poteva percepire tale futura evenienza, è tenuto a vietare l’attività dannosa ed in caso contrario è responsabile in solido con il progettista e con l’impresa. Il direttore dei lavori, in quanto ausiliario del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alla materia strettamente tecnica ma senza alcun potere negoziale; le sue disposizioni sono perciò vincolanti per l’appaltatore soltanto se contenute in tale ambito tecnico (es. le modalità di eseguire uno scavo), mentre sono prive di tale valore se invadono campi di competenza dell’ente appaltante, quale per es. quello di disporre variazioni all’opera. Su tali presupposti egli è perciò pienamente responsabile per le conseguenze della esecuzione di opere extracontrattuali da lui ordinate all’impresa o di cui, comunque, abbia tollerato l’esecuzione. Come si è detto, il direttore dei lavori, di regola, non è tenuto ad essere presente in tutte le fasi di esecuzione dell’opera ed a controllare di persona tutte le attività dei suoi assistenti e dell’impresa. Tuttavia egli ha la responsabilità primaria tecnica dell’opera, dell’impostazione generale del cantiere e dei tempi di esecuzione. E’ tenuto perciò alla sorveglianza almeno periodica sui lavori nonché ad accertarsi che i suoi ordini e le sue istruzioni siano fedelmente eseguiti; ne consegue che egli è in ogni caso direttamente responsabile dei danni provocati dalla non corretta o infedele esecuzione delle sue disposizioni. In ordine all’accertamento della responsabilità civile del direttore dei lavori – libero professionista – per i danni che col suo comportamento negligente abbia arrecato all’amministrazione, viene sovente affermata la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti nel presupposto, difficilmente contestabile, che egli, pur non appartenendo istituzionalmente all’apparato amministrativo, svolge un temporaneo esercizio di funzioni pubblicistiche in nome e nell’interesse della pubblica amministrazione. I casi nei quali in giurisprudenza è stata ritenuta sussistente la responsabilità civile del direttore dei lavori sono numerosi, per cui ci limitiamo ad enunciare di seguito quelli di maggiore significatività e di più frequente ricorrenza:
a) l’esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una regolare perizia da parte dell’organo competente dell’amministrazione;
b) maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti all’appaltatore;
c) esecuzione di un’opera senza concessione edilizia (nei casi in cui è richiesta) o in violazione delle distanze legali;
d) tenuta disordinata e non tempestiva del registro di contabilità ed omissione della iscrizione nello stesso delle proprie controdeduzioni alle riserve formulate dall’appaltatore;
e) ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore;
f) mancata iniziativa per l’applicazione della penale in caso di ritardo colpevole dell’impresa nell’ultimazione dei lavori;
g) prescrizioni date all’appaltatore al di fuori dei patti contrattuali che abbiano ad effetto prestazioni non previste o comunque esorbitanti dal contratto;
h) omessa o inesatta attestazione di cui all’art. 71, co. 1, reg., preliminare all’avvio della procedura di gara, concernente l’accessibilità delle aree, l’assenza di impedimenti alla realizzazione dell’opera e l’eseguibilità del progetto da appaltare.