1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «Autorità», l’Autorità nazionale anticorruzione;
b) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
c) «disposizioni di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori e al direttore dell’esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto;
d) «ordini di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all’esecuzione delle prestazioni;
e) «RUP», il responsabile unico del procedimento;
f) «programma di esecuzione dei lavori», il documento che l’esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell’inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.