11. Responsabile del procedimento negli acquisti centralizzati e aggregati | Linee Guida n.3 RUP

11.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 31 del Codice, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori:
a) nei casi di acquisti aggregati, nominano un RUP per ciascun acquisto.
Il RUP individuato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:
1. programmazione dei fabbisogni;
2. progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
3. esecuzione contrattuale;
4. verifica della conformità delle prestazioni.
I requisiti del RUP individuato dalla stazione appaltante sono fissati ai sensi della parte II. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni su richiamate in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l’obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.
Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:
1. programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
2. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
3. affidamento;
4. esecuzione per quanto di competenza.
b) nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come RUP della singola gara all’interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;
c) in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi;
d) nei casi in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura secondo quando previsto dall’art. 37, comma 10 del Codice.
In caso di acquisti centralizzati e aggregati, le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal RUP della stazione appaltante e dal RUP del modulo aggregativo secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività.