L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m
2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i
gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello
del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali
e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali
abitabili a m 2,55. Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono
essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di
abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad
interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche
igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche
specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la
richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di
ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in
relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie
dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei
vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale
favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria
trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore
a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le
stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona,
e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza
di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina
debbono essere provvisti di finestra apribile.
Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni
situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le
misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona,
deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq
28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni
climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve
essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in effetti, rispondente a
tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi,
esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le
superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce
di condensazione permanente.
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici,
disimpegni, corridoi, vaniscala e ripostigli debbono fruire di illuminazione
naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale
d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da
assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e
comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8
della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica
residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei
risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di
finestre e, quindi, dei relativi infissi.
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che
non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla
ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e
con requisiti igienici confacenti. E’ comunque da assicurare, in ogni caso,
l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine,
gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il "posto di cottura", eventualmente
annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e
deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui
fornelli.
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio
dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno
sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a
fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere
dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia,
lavabo.
I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera
debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto
concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o
apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti
da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. All'uopo,
per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai
lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da
altri qualificati organi pubblici.
Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o,
comunque, in contrasto con le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.