Documenti facenti parte integrante del contratto d’appalto

Art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (sostituisce art. 110 D.P.R. n. 554/99)

 

Sono tutti i documenti progettuali del contratto d’appalto che vengono definiti “essenziali”. Possono anche non essere materialmente allegati al contratto, ma devono comunque essere richiamati nel contratto, conservati dall’Ente appaltante e sottoscritti dei contraenti.

Unica eccezione, e quindi effettivamente allegati al contratto, sono l’elenco prezzi unitari ed il capitolato speciale d’appalto.

Si può dire che tali documenti allegati e quindi facenti parte integrale del contratto, sono i soli ed esclusivi documenti progettuali sulla scorta dei quali il contratto deve essere eseguito. Il caso di contestazioni e controversie sono gli esclusivi elaborati a cui fare riferimento, anche nelle sedi giudiziarie.

Come testualmente recita l’art. 137 del regolamento, essi sono:

- Capitolato speciale d’appalto

- Capitolato generale d’appalto

- Relazioni ed elaborati grafici di progetto

- Elenco prezzi unitari

- I piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006

- Cronoprogramma

- Ulteriori documenti progettuali in relazione al livello di progettazione. Essi devono essere puntualmente richiamati nel contratto e menzionati nel bando

In conseguenza, il Direttore dei lavori dirige i lavori osservando e basandosi esclusivamente sui documenti facenti parte integrante del contratto, mentre l’Appaltatore non può richiamare a  proprio favore documenti che non siano quelli allegati al contratto d’appalto

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