Contratto-capitolato per l’appalto di lavori edili commessi da privati

Provincia di ..........................
Comune di..............................
OPERE..................................
(Legge................................)
PROGETTO dei lavori occorrenti per la.....................

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(1) Il contratto d'appalto è limitato alla sola parte relativa al capitolo d'oneri, tralasciando le prescrizioni tecniche sui materiali e sulla esecuzione delle opere, nonché le norme per la misurazione e valutazione dei lavori, che vengono riportate nelle singole voci dell'elenco dei prezzi unitari, ed in base alle quali sono stabiliti i prezzi medesimi.
Schema di contratto per appalti privati.pdf
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Art. 1 DESIGNAZIONE DEI CONTRAENTI
Art. 2 DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE DEI CONTRAENTI
Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 4 DOCUMENTI DI CONTRATTO
Art. 5 DIREZIONE DEI LAVORI
Art. 6 FORMA DELL'APPALTO
Art. 7 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO - VARIANTI
Art. 8 OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE
Art. 9 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE
Art. 10 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Art. 11 RESPONSABILITA'
Art. 12 MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI
Art. 13 DISCIPLINA NEL CANTIERE
Art. 14 RINVENIMENTO DI OGGETTI
Art. 15 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI
Art. 16 TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 17 SOSPENSIONI - RIPRESE - PROROGHE DEI LAVORI
Art. 18 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONSEGNA DELLE OPERE - COLLAUDI
Art. 19 PREZZI - ELENCO PREZZI
Art. 20 NUOVI PREZZI
Art. 21 REVISIONE DEI PREZZI
Art. 22 CONTABILITA' DEI LAVORI
Art. 23 PAGAMENTI
Art. 24 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI
Art. 25 PROVE E VERIFICA DEI LAVORI
Art. 26 DANNI PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'APPALTATORE
Art. 27 RISERVE E CONTRODEDUZIONI - COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE
Art. 28 ARBITRATO

Art. 1 DESIGNAZIONE DEI CONTRAENTI

Il signor ................................................................

residente a ..............................................................

con questa privata convenzione

commette all'impresa .....................................................

rappresentata dal signor .................................................

residente a ..............................................................

nella sua qualità di .....................................................

l'appalto dei lavori di costruzione di ...................................

da erigersi in ...........................................................

Art. 2 DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE DEI CONTRAENTI

Il committente dichiara di essere proprietario del terreno sul quale deve sorgere la costruzione, di averne piena e libera disponibilità e di disporre dei mezzi necessari per assolvere gli impegni che assume col presente contratto. L'appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano.

Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la costruzione di ................................ in ..................................via .................................. secondo il progetto redatto dal .............................. approvato con concessione ........................................................... L'appalto comprende le opere, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari occorrenti per dare lo stabile compiuto in ogni sua parte, sia a rustico che a civile, nonché le prestazioni di mano d'opera, le somministrazioni di materiali e le opere occorrenti per la posa in opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici delle seguenti forniture che non sono comprese nell'appalto, in quanto ad esse provvederà direttamente il committente con fornitori diretti, entro i limiti di cui al successivo art. 7...........................................................................Per le forniture sopra elencate escluse dall'appalto l'appaltatore s'impegna a ricevere, provvedere allo scarico, accatastamento immagazzinamento, custodia, sollevamento e trasporto al luogo di impiego dei materiali e manufatti approvvigionati dal committente, sempreché venga dato congruo preavviso e vi sia mano d'opera disponibile. Per tali prestazioni, se comprese nelle pose ed assistenze alle pose in opera, l'appaltatore non potrà pretendere particolari compensi oltre a quelli stabiliti dall'elenco prezzi contrattuali. Sempre per quanto riguarda le opere e le forniture escluse dall'appalto e sopraelencate che il committente si riserva di far eseguire da altre ditte, l'appaltatore non potrà avanzare domanda di particolari compensi.

Art. 4 DOCUMENTI DI CONTRATTO

Formano parte integrante del presente contratto d'appalto:

a) la descrizione tecnica particolareggiata delle singole opere;

b) i disegni di progetto n. di...................................

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) ..............................................................

Art. 5 DIREZIONE DEI LAVORI

Il committente dichiara di aver affidato la direzione dei lavori a ........................................ residenente a................... iscritto all'albo degli......................di.......................... In rapporto a tale mandato, il committente dichiara di riconoscere l'operato della direzione dei lavori, quale sua rappresentante, per tutto quanto attiene alla esecuzione dell'appalto, di cui al successivo art. 10.

Art. 6 FORMA DELL'APPALTO

Lavori a forfait ....................................................

Lavori a misura. Saranno contabilizzati a misura in base alle quantità risultanti alla contabilità, tutti i lavori, opere, pose in opera, assistenze murarie ordinati all'appaltatore.

Lavori ad economia. Saranno contabilizzate nella loro effettiva entità le prestazioni e somministrazioni di mano d'opera, materiali, noleggi e trasporti, richieste come tali dal direttore dei lavori. Saranno contabilizzati con gli stessi criteri i lavori ed opere inerenti alla esecuzione di modifiche di lieve entità ad opere già eseguite, o relativi ad opere nuove di modesta importanza che comportino particolari oneri non previsti in sede di pattuizione contrattuale la cui utilizzazione fosse stata rinviata su ordine del committente.

Le opere a misura e le prestazioni e forniture ad economia saranno compensate in base ai prezzi unitari di cui all'art. 19. Alcune prestazioni, quali le assistenze murarie alla posa in opera degli impianti, potranno essere contabilizzate: a forfait -- a percentuale sull'importo dei relativi impianti -- in economia (*).

Art. 7 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO - VARIANTI

L'importo complessivo dell'appalto è presunto in lire ................... (diconsi lire......................) Tale importo non vincola il risultato finale della liquidazione. E' in facoltà del committente di introdurre modifiche al progetto delle opere, purché esse non comportino aumenti o diminuzioni dei lavori per un importo complessivo superiore ad un quinto dell'importo contrattuale presunto. Tali varianti, da notificare tempestivamente per iscritto dal committente all'appaltatore, non dovranno modificare sostanzialmente l'essenza e l'economia del contratto o le caratteristiche tecniche delle opere previste. Esse daranno diritto all'appaltatore di congrue proroghe alla durata contrattuale dei lavori. Non concorrono nella determinazione del quinto di aumento o diminuzione gli importi eventualmente risultanti dall'applicazione della clausola revisionale dei prezzi di cui all'art. 21. L'attuazione delle varianti o modifiche non dà diritto all'appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite. Qualora, in conseguenza delle varianti o modifiche, non potessero venire impiegati alcuni materiali, già forniti a piè d'opera o dei quali sia dimostrato la già effettuata e non più annullabile ordinazione questi verranno rilevati dal committente per il loro costo a piè d'opera salvo particolari accordi per compenso del danno.

Art. 8 OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE

Competono al committente:

a) la stesura del contratto d'appalto e relativi allegati, la sua registrazione, la relativa imposta ed addizionali;

b) l'imposta generale sull'entrata, le tasse di bollo e le eventuali addizioni dovute sui pagamenti fatti all'appaltatore;

c) ogni altra tassa, imposta o diritto eventualmente sopravvenienti in relazione ai precedenti capi a) e b);

d) l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione da corrispondere sull'opera eseguita;

e) il progetto esecutivo della costruzione, ivi compreso quello delle strutture in genere e dei cementi armati;

f) le pratiche, spese, tasse e depositi per l'approvazione del progetto, per la denuncia alla competenti autorità delle opere in cemento armato, per le visite igienico edilizie, per la licenza di abitabilità, per le licenze motori, serbatoi, ascensori, passi carrai, prevenzione incendi, ecc. In tal caso di ritardato o mancato conseguimento dei permessi e licenze, le relative conseguenze ricadono sul committente;

g) le pratiche, spese, tasse, depositi e contributi dovuti ai vari enti per dotare la proprietà delle utenze definitive di energia elettrica, acqua potabile, gas, telefono e per l'allacciamento alla rete di fognatura, anche nel caso che tali servizi possano essere utilizzati dall'appaltatore per la necessità di cantiere;

h) le competenze professionali del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore e del controllore delle opere di cemento armato e dei collaudatori, nonché gli emolumenti degli eventuali assistenti di controllo, ed il contributo per la cassa nazionale di previdenza per ingegneri e architetti, di cui alla legge 4.3.1958, n. 179, e del relativo regolamento d'attuazione;

i) la tempestiva definizione e l'approvvigionamento in cantiere delle forniture, che il committente si è riservato, in armonia col programma dei lavori e con le reali esigenze del cantiere in rapporto all'andamento regolare dei lavori stessi;

l) la inclusione nei contratti ed ordinazioni per le opere scorporate dal contratto con l'imprenditore edile -- ai soli effetti dei capoversi a) e b) del successivo art. 9 -- della clausola che impone al fornitore la dipendenza sua e del rispettivo personale dal direttore del cantiere;

m) le prove di carico -- che dovranno essere eseguite durante il corso dei lavori -- e quelle statiche di collaudo, e le relative spese per la mano d'opera occorrente.

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(*) Cancellare i riferimenti esclusi.

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Art. 9 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore assumerà in proprio la direzione del cantiere, se qualificato ai sensi delle vigenti leggi, o la farà assumere da un tecnico dipendente.

Al direttore del cantiere competono i seguenti compiti e responsabilità:

a) l'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera, l'attuazione delle opere provvisionali, nonché l'adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alla maestranza impiegata in cantiere ed a terzi;

b) la disciplina delle maestranze di cantiere;

c) l'osservanza delle prescrizioni relative alla esecuzione dei getti e l'attuazione dei disarmi per le opere in conglomerato cementizio secondo le prescrizioni e le scadenze stabilite dalla legge speciale;

d) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili.

Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti, ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono all'appaltatore, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri e spese:

1) eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e richiedere al direttore dei lavori tempestive disposizioni per le particolarità che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.

In nessun caso deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate regolarmente dal direttore dei lavori;

2) tenere a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal direttore dei lavori;

3) segnalare al direttore dei lavori l'eventuale personale tecnico alle sue dipendenze, destinato a coadiuvarlo e sostituirlo. Tale personale, di gradimento del direttore dei lavori, deve essere dotato della capacità necessaria per la conduzione dei lavori;

4) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e provvedere nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria;

5) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla stesura degli stati d'avanzamento, in collaborazione col direttore dei lavori;

6) predisporre le attrezzature e i mezzi d'opera comunemente occorrenti per la esecuzione dei lavori ad esso affidati, nonché gli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli dei lavori stessi;

7) predisporre le opere provvisionali comunemente occorrenti per la costruzione quali ponteggi, steccati, baracche per il deposito di materiali ed un locale per la direzione dei lavori, se da questa richiesto;

8) provvedere all'assicurazione graduale progressiva contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine, per le opere eseguite dall'appaltatore, anche se in corso di esecuzione, fino alla loro consegna al committente;

9) provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone per suo fatto e colpa;

10) provvedere al conseguimento dei permessi di scarico, per l'occupazione del suolo pubblico, e all'illuminazione notturna del cantiere;

11) provvedere agli allacciamenti provvisori per i servizi di acqua, energia elettrica e fognatura per il cantiere, in quanto necessari, quando non si possa far luogo agli allacciamenti definitivi, come previsto all'art. 8, capoverso g);

12) provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di leganti idraulici, ferro tondo e cubetti di prova di calcestruzzo agli istituti autorizzati per legge, per le normali prove di laboratorio;

13) provvedere i materiali e fornire, a spese del committente, la mano d'opera occorrenti per le normali prove di carico e di collaudo;

14) provvedere allo scarico ed al trasporto a deposito nell'ambito del cantiere di tutti i materiali approvvigionati dal committente e dai suoi fornitori. Tale scarico è a totale cura e spesa dell'appaltatore solo quando si riferisce a materiali ed a forniture per le quali gli competono la posa o l'assistenza alla posa in opera, valutate a misura od a corpo in base ai prezzi di elenco.

Nel caso che i materiali dovessero pervenire oltre l'orario normale di lavoro l'appaltatore dovrà essere informato tempestivamente perché possa predisporre la maestranza e gli competeranno le maggiorazioni per lavoro in turno straordinario;

15) provvedere alla sorveglianza del cantiere, alla pulizia, allo sgombero -- a lavori ultimati -- delle attrezzature, dei materiali residuati e di quanto altro non utilizzato nelle opere dell'appaltatore;

16) consentire ai fornitori diretti del committente il libero accesso al cantiere e l'uso dei ponteggi esistenti, in quanto ciò non richieda modifiche alle strutture degli stessi e/o protrazione del loro uso oltre quanto necessario all'appaltatore;

17) consentire ai fornitori diretti del committente il libero uso di un idoneo locale nel cantiere per il deposito dei materiali di loro pertinenza. Tale obbligo non comporta responsabilità dell'appaltatore per eventuali ammanchi e danneggiamenti che si verificassero dopo che i materiali sono stati scaricati e trasportati nel locale messo a disposizione;

18) fornire o noleggiare, contro pagamento del compenso stabilito nell'elenco prezzi, e sempreché siano disponibili sul mercato, materiali, mano d'opera per l'esecuzione in cantiere di lavori richiesti dal committente per sé e per i suoi diretti fornitori ed installatori, e ciò anche in orario oltre quello normale, contro il riconoscimento delle maggiorazioni corrisposte ai propri dipendenti in conformità ai vigenti contratti di lavoro e relative quote di spese generali e utili.

Le richieste di mano d'opera dovranno essere segnalate tempestivamente dal direttore dei lavori in modo da evitare eccessive richieste contemporanee ed improvvise, licenziamenti e sospensioni di personale senza il necessario preavviso. Verificandosi quest'ultimo caso, compete all'appaltatore il rimborso delle spese che gli derivano qualora la maestranza, resa disponibile senza preavviso, non possa essere utilmente impiegata per altri lavori in cantiere.

Art. 10 COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il direttore dei lavori vigila che l'esecuzione delle opere avvenga in conformità ai disegni ed a patti contrattuali ed esercita l'alta sorveglianza con visite personali o dei suoi sostituti.

In particolare il direttore dei lavori è tenuto:

a) a fornire all'appaltatore, all'atto della consegna dell'area per l'inizio dei lavori, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari all'esecuzione delle opere. In corso di costruzione, ed in relazione alle richieste dell'appaltatore, il direttore dei lavori è tenuto a fornire tempestivamente gli ulteriori elementi particolari del progetto, necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori e delle forniture occorrenti;

b) a coordinare con l'avanzamento delle opere edili la consegna e la posa in opera delle forniture e l'installazione degli impianti affidati direttamente dal committente ad altre ditte;

c) a procedere in contraddittorio con l'appaltatore o un suo incaricato alla misurazione delle opere, alla redazione della contabilità e degli stati di avanzamento (*);

oppure: c1) al controllo della contabilità redatta dall'appaltatore (*);

d) ad emettere le situazioni provvisorie ed i certificati di pagamento, a redigere il conto finale e ad effettuare od assistere ai collaudi, come prescritto dall'art. 23 (*);

oppure: d1) a visitare tempestivamente le situazioni o fatture presentate dall'appaltatore, a controllare il conto finale, ad effettuare od assistere ai collaudi, come prescritto dall'articolo 23 (*);

e) a controllare od a far controllare da proprio personale le forniture dirette del committente per le quali competono all'appaltatore lo scarico, il sollevamento, la posa in opera o l'assistenza muraria alla posa in opera.

Art. 11 RESPONSABILITA'

Spettano al progettista le responsabilità inerenti al progetto; al direttore dei lavori le responsabilità conseguenti dagli ordini e dalle prescrizioni impartite; all'appaltatore le responsabilità della fedele esecuzione di tali ordini e prescrizioni con l'impiego di opere provvisionali, di materiali, mezzi d'opera, procedimenti e cautele rispondenti alle buone regole dell'arte.

L'appaltatore ha diritto di chiedere al direttore dei lavori ordini di servizio scritti con assunzione in proprio di ogni rischio e responsabilità qualora ritenga che le disposizioni ricevute siano contrastanti col buon esito tecnico della costruzione, a meno che sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto di rifiutare l'obbedienza, rilasciandone dichiarazione scritta.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni od altri inconvenienti, l'appaltatore deve prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro: se questa trasgressione non risulta provata, l'appaltatore è esonerato dalla corrispondente responsabilità e dalle relative spese.

Art. 12 MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI

In caso di morte del committente o dell'appaltatore, subentrano ad essi i loro eredi ed il contratto d'appalto non si risolve. Si risolve invece ai sensi dell'art. 1674 del codice civile, quando la considerazione della persona dell'uno o dell'altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta la corresponsione all'appaltatore, a norma dei patti contrattuali, dell'ammontare dei lavori effettivamente eseguiti, anche se non completati, e delle forniture nei quantitativi occorrenti per il completamento delle opere contrattuali, quando siano state approvvigionate a piè d'opera o ne sia provata l'avvenuta ordinazione, non annullabile senza oneri per l'appaltatore.

Nel caso che il recesso avvenga per volontà del committente, suoi eredi o successori, è dovuto all'appaltatore il rimborso delle spese inerenti all'impianto, conduzione e rimozione del cantiere, proporzionalmente alle quantità di lavoro non ancora eseguite.

Ai fini di quanto sopra ed a tutti gli effetti contrattuali, la data di dichiarazione di recesso deve essere considerata come data di consegna delle opere al committente.

In caso di fallimento di una delle parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

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(*) Cancellare i riferimenti esclusi.

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Art. 13 DISCIPLINA NEL CANTIERE

Il direttore del cantiere deve mantenere la disciplina nel cantiere, è obbligato ad osservare ed a far osservare dai suoi dipendenti -- in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali -- gli ordini ricevuti dal direttore dei lavori ed è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso in cantiere alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal direttore dei lavori.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le ditte dirette fornitrici del committente sono tenute ad osservare l'orario del cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'appaltatore. La inosservanza da parte di tali ditte alle disposizioni predette esonera l'appaltatore dalle relative responsabilità.

Art. 14 RINVENIMENTO DI OGGETTI

L'appaltatore è tenuto a denunciare al committente ed al direttore dei lavori il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di valore intrinseco o di interesse archeologico e ad averne la massima cura fino alla consegna.

Art. 15 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Il direttore dei lavori procederà entro il ........................... alla consegna dell'area destinata alla costruzione. Della stessa consegna verrà redatto regolare verbale in duplice copia, sottoscritto dai contraenti o dai loro rappresentanti. Tale verbale sarà corredato -- ove occorra -- dei grafici con le indicazioni dei punti fissi altimetrici e planimetrici dell'opera e dei termini della proprietà e porterà l'indicazione delle strutture o parti di edifici eventualmente preesistenti.

Quando si preveda che l'esecuzione dei lavori possa interessare le proprietà confinanti, il direttore dei lavori effettuerà con l'appaltatore, a tutti gli effetti, la constatazione dello stato di consistenza degli edifici e delle proprietà confinanti, dandone atto nel verbale di consegna.

Subito dopo la consegna dell'area l'appaltatore provvederà al tracciamento e picchettamento delle opere e, previo controllo del direttore dei lavori, darà inizio alle opere entro ............................... giorni dalla consegna dell'area. Dalla data d'inizio delle opere decorrerà il termine contrattuale per l'ultimazione.

E' fatto obbligo all'appaltatore di rispettare i termini di confine e di mantenere i capisaldi usati per il tracciamento fino a quando il direttore dei lavori lo ritenga necessario.

Art. 16 TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere condotti in modo che la costruzione:

1) sia completa a rustico e coperta entro ............................. (................................) giorni consecutivi dalla data di inizio dei lavori, salvo quanto sia interessato da eventuali forniture dirette del committente;

2) sia consegnata ultimata in ogni sua parte per le opere di competenza dell'appaltatore, entro giorni............... ( ........................) consecutivi dal precedente termine e pertanto entro il .................. oppure: dalla data di ultimazione degli impianti, forniture e lavori di competenza del committente (*).

Per ogni giorni di ritardo sul termine dei lavori di cui al punto 1, sempreché il ritardo sia imputabile all'appaltatore, questi è passabile di una penale di lire .................................... per ogni giorno di anticipo sul termine 1) anzidetto, l'appaltatore avrà diritto ad un premio di euro ........................

Per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori di cui al punto 2) sempreché il ritardo sia imputabile all'appaltatore, questi è passibile di una penale di euro ....................; per ogni giorno di anticipo sul termine 2) anzidetto, l'appaltatore avrà diritto ad un premio di euro.......................

Art. 17 SOSPENSIONI - RIPRESE - PROROGHE DEI LAVORI

I lavori devono essere sospesi durante i periodi di avversità atmosferiche che possono portare pregiudizi alla regolare esecuzione delle opere. In tal caso i termini di consegna di cui all'art. 15 si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione. Analogamente si procederà nel caso di sospensioni o di ritardi derivanti da cause non imputabili all'appaltatore, fra cui gli scioperi e le serrate. A richiesta di una delle parti gli estremi dei periodi di sospensione dovranno risultare contestualmente per iscritto.

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(*) Cancellare i riferimenti esclusi.

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Nel caso invece, che i lavori debbano essere totalmente sospesi per cause dipendenti direttamente o indirettamente dal committente, l'appaltatore -- oltre alla corrispondente proroga dei termini di consegna -- ha diritto dopo ................................... (.............................) giorni di sospensione anche non consecutivi:

1) al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;

2) al pagamento del nolo per le attrezzature installate nel cantiere oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse;

3) al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture effettuate fino alla data di sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il direttore dei lavori -- previo accordo con le parti -- stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo all'appaltatore stesso.

Qualora infine la sospensione continuasse oltre .............................. (...................................) giorni anche non consecutivi, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Art. 18 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONSEGNA DELLE OPERE - COLLAUDI

Al termine delle opere al rustico fino al raggiungimento dell'importo contrattuale convenuto ed a richiesta dell'appaltatore, il direttore dei lavori redigerà entro giorni ..................... dalla richiesta (*) il verbale di ultimazione (ai fini degli artt. 16 e 17), e provvederà entro ................. giorni alle prove di carico delle strutture.

Al termine dei lavori fino al raggiungimento dell'importo contrattuale convenuto, ed a richiesta dell'appaltatore, il direttore dei lavori redigerà entro .......................... giorni dalla richiesta (*)

il verbale di ultimazione ed entro .................. giorni (**) dalla data di ultimazione procederà -- anche ai fini dell'art. 23 --, al collaudo provvisorio delle opere eseguite, rilasciando il relativo verbale.

Qualora il direttore dei lavori non provveda, salvo casi di forza maggiore, entro i termini sopraindicati, a quanto stabilito nei precedenti commi del presente articolo, si intende che l'opera è accettata dal committente.

I verbali suddetti indicheranno se l'opera è finita o meno, e varranno a tutti gli effetti come verifica dell'opera medesima.

Qualora il committente intenda occupare o comunque utilizzare una parte -- già ultimata -- della costruzione, previ i necessari accordi con l'appaltatore in merito alla incolumità degli occupanti ed alla decadenza delle responsabilità inerenti, si procederà al preventivo collaudo provvisorio delle opere che il committente intende utilizzare.

In sede di collaudo provvisorio devono essere rilevati e verbalizzati gli eventuali difetti di costruzione e l'appaltatore è tenuto ad eliminarli entro breve termine, secondo quanto prescritto dal direttore dei lavori.

L'occupazione, effettuata dal committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo del collaudo provvisorio favorevole, e ciò per ogni conseguente effetto.

Dalla data del verbale di collaudo provvisorio l'opera si intende consegnata.

Il collaudo definitivo sarà effettuato e verbalizzato dal collaudatore entro ......................... (..................) mesi dalla data di utilizzazione dei lavori.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal collaudatore.

In base alle risultanze del collaudo definitivo verrà svincolato l'importo della trattenuta, di cui al successivo art. 23, salvo eventuale trattenuta di un adeguato importo, valutato con criterio discrezionale dal collaudatore, a copertura delle spese occorrenti per l'esecuzione dei lavori di riparazione e di completamento ordinati all'appaltatore.

Trascorso il termine assegnato dal collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'appaltatore vi abbia provveduto, il committente ha diritto di farli eseguire, addebitandone l'onere all'appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio di merito al collegio arbitrale.

Il periodo di garanzia inizia dalla data del collaudo provvisorio ed ha termine alla data stabilita per il collaudo definitivo.

I difetti che si rivelassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'appaltatore dovranno essere prontamente eliminati a cura e spesa dell'appaltatore stesso.

Il collaudo, anche se sfavorevole, non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di legge.

Art. 19 PREZZI - ELENCO PREZZI

Opere a misura. -- Le opere a misura, quali e quante risulteranno effettivamente ordinate ed eseguite, saranno contabilizzate in base all'elenco prezzi di cui all'art. 4/c, nel quale saranno anche precisate le modalità di misurazione.

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(*) dieci ÷ quindici.

(**) quindici ÷ trenta.

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I prezzi dell'elenco contrattuale saranno applicati: alla pari -- con lo sconto del ................. % -- con l'aumento del .............% (*).

Opere a percentuale o a forfait. -- Le assistenze murarie alla posa in opera degli impianti, qualora siano da contabilizzare in percentuale sull'importo per i singoli impianti, oppure a forfait, lo saranno alle percentuali o ai prezzi dell'elenco contrattuale, applicati: alla pari -- con lo sconto del ............. % -- con l'aumento del ............ %(*).

Opere ad economia. -- Le prestazioni di mano d'opera e le somministrazioni di materiali, noleggi e trasporti, da contabilizzare ad economia, saranno valutate per le quantità effettive e riconosciute in base:

a) per le prestazioni di mano d'opera, alle tariffe dei costi orari in vigore durante il corso dei lavori, approvate dall'ufficio del genio civile di ................................... e pubblicate dal.................... maggiorate della percentuale del ...................... % per spese generali ed utili, senza ribasso. Ricorrendo le condizionidell'applicazione delle percentuali di maggiorazione previste dai contratti collettivi di lavoro per i vari istituti contrattuali (p.e. lavoro straordinario, notturno, festivo, lavori disagiati, fuori zona, ecc.) se ne terrà conto nella determinazione dei costi;

b) per le somministrazioni di materiali, noleggi, trasporti, ai prezzi dell'elenco contrattuale: alla pari -- con lo sconto del ............... % -- con l'aumento del ........................ %

Art. 20 NUOVI PREZZI

Qualora vengano ordinate all'appaltatore opere, somministrazioni o prestazioni il cui prezzo non sia contemplato nell'elenco contrattuale, le parti contraenti, prima della esecuzione, concorderanno i nuovi prezzi in analogia con quelli contrattuali.

Mancando il riferimento di cui sopra, ci si baserà sui costi di libero mercato con la maggiorazione del ....................% per spese generali ed utili dell'appaltatore.

In caso di mancato accordo, sarà facoltà delle parti di formulare riserve o ricorrere all'arbitrato, secondo le modalità di cui ai successivi art. 27 e 28.

Art. 21 REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi di appalto sono suscettibili di revisione, in aumento o in diminuzione, nei casi e secondo le modalità sottospecificate:

a) Lavori a misura. -- Si farà luogo alla revisione, in aumento o in diminuzione, a richiesta della parte interessata, qualora intervengano variazioni del .............. % del costo della mano d'opera in aumento o in diminuzione rispetto alle tariffe, comprensive delle retribuzioni e dei contributi, vigenti alla data dell'aggiudicazione.

La revisione sarà effettuata alla data di emissione delle fatture o situazioni .................... di cui al successivo art. 23 con sistema parametrico: l'importo dei lavori contabilizzato in ogni fattura o situazione sarà diviso nelle seguenti quote percentuali:

-- il ................. % (*) sarà considerato variabile con il costo del muratore di prima categoria;

-- il ..................% (*) sarà considerato fisso ed invariabile.

La revisione sarà operativa quando la variazione media superi il ..................% e soltanto per l'eccedenza.

b) Lavori ad economia. -- Non potendosi determinare a priori l'entità e la data delle eventuali prestazioni ad economia si conviene, salvo patto contrario, che le variazioni dei prezzi della mano d'opera e dei materiali saranno integralmente riconosciute.

La revisione verrà effettuata incrementando o riducendo i singoli prezzi contrattuali per prestazioni ad economia della percentuale di variazione determinata dal rapporto fra i prezzi effettivi al momento delle prestazioni ed i prezzi corrispondenti alla data di aggiudicazione, riferendosi alle tariffe ed a listini sopracitati relativi ai periodi interessati.

Gli importi revisionali, tanto per lavori a misura quanto per quelli ad economia, saranno inseriti nelle singole situazioni e fatture, salvo eventuali conguagli che si rendessero necessari per variazioni a carattere retroattivo.

Art. 22 CONTABILITA' DEI LAVORI

Verranno tenute le seguenti scritture:

1) Libro giornale nel quale verranno registrate:

a) tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento dei lavori, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all'appaltatore e ad altre ditte;

b) le disposizioni ed osservazioni del direttore dei lavori;

c) le annotazioni dell'appaltatore;

d) le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.

__________________

(*) A titolo indicativo si precisa che per i lavori di costruzione di fabbricati il decreto legislativo 5-4-1946, n. 226, sulla revisione dei prezzi contrattuali per le opere pubbliche fissa la percentuale d'incidenza della mano d'opera nel 66%. Il restante 34% resta fisso e invariabile.

__________________

La compilazione del libro giornale sarà curata dall'appaltatore, anche a mezzo dei propri collaboratori.

Il libro giornale deve essere sottoscritto in ogni foglio dall'appaltatore e dal direttore dei lavori. Durante il corso delle opere, resterà in consegna all'appaltatore in cantiere; al termine di esse, verrà ritirato dallo stesso appaltatore che dovrà tenerlo a disposizione del committente e del direttore dei lavori i quali potranno estrarne copia anche durante il corso delle opere.

2) Libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che venissero occultate con il procedere dei lavori. Tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, sarà verificato e vistato dal direttore dei lavori.

Ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti dovrà prestarsi tempestivamente alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte.

3) Note delle prestazioni in economia che saranno tenute a cura dell'appaltatore e vistate tempestivamente dal direttore dei lavori o dai suoi collaboratori.

Art. 23 PAGAMENTI

I pagamenti per le opere a misura verranno effettuati in base a fatture, oppure in base a situazioni provvisorie mensili, bimestrali, trimestrali.

I pagamenti per le opere in economia verranno effettuati entro ............ giorni dalla data della fattura.

I materiali esistenti in cantiere, sempreché siano stati accettati dalla direzione lavori, verranno compresi nelle fatture o situazioni provvisorie nei limiti del ........... % del loro prezzo d'elenco.

Entro 15 giorni dalla data di presentazione di ciascuna situazione o fattura da parte dell'appaltatore, il direttore dei lavori provvederà al relativo controllo.

Il pagamento dell'importo dovrà comunque essere effettuato dal committente entro 30 giorni dalla data di presentazione delle situazioni o delle fatture.

Sull'importo verrà effettuata una trattenuta del ........... % a garanzia della regolare esecuzione dei lavori fino al collaudo definitivo delle opere eseguite.

Effettuato il collaudo provvisorio (v. art. 18) e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del conto finale da parte dell'appaltatore, il direttore dei lavori procederà al controllo del conto stesso.

Il pagamento, indipendentemente dalle eventuali riserve delle parti, sarà effettuato entro i successivi 15 giorni in ragione del .......... % dell'importo.

Entro 15 giorni dal collaudo definitivo, l'appaltatore deve essere soddisfatto di ogni sua ragione di credito, salvo quanto previsto dall'art. 18.

In caso di disaccordo sulle risultanze del conto finale, l'appaltatore ha diritto al pagamento, in via provvisoria, della quota parte riconosciutagli dal direttore dei lavori.

Sulle ulteriori somme che dovessero essere riconosciute all'appaltatore, anche se determinate in sede arbitrale, saranno accreditati all'appaltatore gli interessi del tasso annuo del ........ % (................), con decorrenza dal termine entro il quale avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, in base alle pattuizioni contrattuali.

In caso di ritardo nel pagamento delle fatture o delle situazioni oltre il trentesimo giorno, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interesi al tasso annuo del ................. % (...................).

Quando tale ritardo superi i 60 giorni, l'appaltatore ha inoltre facoltà, previa diffida a mezzo lettera raccomandata, di sospendere i lavori: in tal caso -- oltre alla corresponsione degli interessi -- gli spettano i compensi elencati all'art. 17 a partire dalla data di sospensione.

Qualora, infine, tale ritardo superi i 90 giorni dell'anzidetto termine senza che sia avvenuto il pagamento, l'appaltatore avrà diritto alla risoluzione del contratto con risarcimento dei danni, ferme restando tutte le altre conseguenze di legge.

Art. 24 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

E' vietato all'appaltatore di cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del committente. L'appaltatore ha facoltà di subappaltare singole opere e prestazioni, rimanendo comunque responsabile, nei confronti del committente, delle opere e prestazioni subappaltate.

Non è ammesso il subappalto delle seguenti opere:

.................................................................................................................................................................................................................................

Art. 25 PROVE E VERIFICA DEI LAVORI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le prescrizioni generali del presente capitolato e particolari dell'elenco prezzi. Il direttore dei lavori procederà comunque al controllo delle misure ed effettuerà i normali accertamenti tecnici, rimanendo a carico dell'appaltatore i mezzi occorrenti, le prestazioni di mano d'opera e le spese per gli anzidetti normali accertamenti.

Il direttore dei lavori segnalerà tempestivamente per iscritto all'appaltatore le eventuali opere che non ritenessero eseguite a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali e l'appaltatore provvederà a perfezionare od a rifare a sue spese tali opere, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le osservazioni del direttore dei lavori.

Qualora l'appaltatore, a scanso di sua responsabilità non intendesse di ottemperare alle disposizioni ricevute, il direttore dei lavori avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, e la controversia verrà deferita al giudizio arbitrale. In ogni caso, prima di far luogo ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove.

Tutte le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte soccombente.

Art. 26 DANNI PER CAUSE NON IMPUTABILI ALL'APPALTATORE

Saranno a carico del committente gli eventuali danni alle opere ultimate od in corso di esecuzione, nonché alle forniture esplicitamente accettate dal direttore dei lavori, quando tali danni siano provocati da cause non imputabili all'appaltatore.

Art. 27 RISERVE E CONTRODEDUZIONI - COMPOSIZIONE DELLE VERTENZE

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal direttore dei lavori o sull'interpretazione di clausole contrattuali, l'appaltatore potrà formulare riserva entro 15 giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve potrà effettuarsi con iscrizione in uno dei documenti contabili oppure mediante lettera raccomandata.

Entro lo stesso periodo e con le stesse modalità dovranno essere formulate dal direttore dei lavori eventuali riserve, comprese quelle relative alla contabilità redatta dall'appaltatore.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Tuttavia, quando non riescano al momento precisabili, oppure quando i fatti che le motivano abbiano carattere continuativo o siano suscettibili di ulteriori o diversi sviluppi, le riserve stesse potranno limitarsi alla enunciazione degli elementi che le hanno motivate.

Entro 15 giorni dalla formulazione delle riserve, le parti dovranno presentare le proprie controdeduzioni. Qualora non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il collegio arbitrale al quale le parti potranno adire in qualsiasi momento, anche durante il corso dei lavori.

Le riserve e le controdeduzioni non avranno effetto interruttivo o sospensivo a tutti gli effetti contrattuali.

La sospensione parziale o totale dei lavori potrà peraltro essere autorizzata dal collegio arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge e salva sempre la norma dell'art. 11, terzo capoverso.

Art. 28 ARBITRATO

Qualunque contestazione o vertenza sorta fra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale.

La domanda d'arbitrato dovrà da una delle parti essere notificata all'altra con lettera raccomandata. Per le contestazioni fino all'importo di lire ........................... il giudizio potrà essere sottoposto ad un unico arbitro scelto dalle due parti entro 20 giorni dalla data della domanda. In caso di mancato accordo o per contestazioni di importo superiore, il collegio sarà composto di tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuna. Il terzo arbitro -- che avrà funzioni di presidente -- verrà nominato di comune accordo dai primi due entro dieci giorni dalla loro nomina ed in caso di mancato accordo dal presidente dell'ordine .............................di ...............................per quanto di loro competenza, su istanza anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro.

Nel caso che una delle parti contraenti non provvedesse alla nomina del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla richiesta dell'altra parte, vi provvederà, su istanza della parte interessata, il presidente del tribunale civile e penale di ......................... a norma dell'art. 810 del codice di procedura civile.

Il collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore.

In ogni caso il collegio arbitrale giudicherà anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio.